Ordine esecutivo 13818 del 20 dicembre 2017
Blocco della proprietà delle persone coinvolte in gravi abusi dei diritti umani o corruzione
In virtù dell'autorità conferitami in qualità di Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d'America, tra cui l'International Emergency Economic Powers Act ( 50 USC 1701 e seguenti ) (IEEPA), il National Emergencies Act ( 50 USC 1601 e seguenti ) (NEA), il Global Magnitsky Human Rights Accountability Act ( Legge pubblica 114-328 ) (la "Legge"), la sezione 212(f) dell'Immigration and Nationality Act del 1952 ( 8 USC 1182(f) ) (INA) e la sezione 301 del titolo 3, Codice degli Stati Uniti ,
Io, DONALD J. TRUMP, Presidente degli Stati Uniti d'America, ritengo che la prevalenza e la gravità delle violazioni dei diritti umani e della corruzione che hanno origine, in tutto o in parte sostanziale, al di fuori degli Stati Uniti, come quelle commesse o dirette dalle persone elencate nell'Allegato a questa ordinanza, abbiano raggiunto una portata e una gravità tali da minacciare la stabilità dei sistemi politici ed economici internazionali. Le violazioni dei diritti umani e la corruzione minano i valori che costituiscono un fondamento essenziale di società stabili, sicure e funzionanti; hanno impatti devastanti sugli individui; indeboliscono le istituzioni democratiche; degradano lo stato di diritto; perpetuano conflitti violenti; facilitano le attività di persone pericolose; e minano i mercati economici. Gli Stati Uniti cercano di imporre conseguenze tangibili e significative a coloro che commettono gravi violazioni dei diritti umani o si dedicano alla corruzione, nonché di proteggere il sistema finanziario degli Stati Uniti dagli abusi da parte di queste stesse persone.
Pertanto, ritengo che gravi abusi dei diritti umani e la corruzione in tutto il mondo costituiscano una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia degli Stati Uniti e, con la presente, dichiaro lo stato di emergenza nazionale per far fronte a tale minaccia.
Con la presente stabilisco e ordino:
Sezione 1. (a) Tutti i beni e gli interessi in beni che si trovano negli Stati Uniti, che in seguito rientrano negli Stati Uniti o che sono o in seguito rientrano nel possesso o nel controllo di una qualsiasi persona degli Stati Uniti delle seguenti persone sono bloccati e non possono essere trasferiti, pagati, esportati, ritirati o altrimenti trattati:
(i) le persone elencate nell'allegato al presente ordine;
(ii) qualsiasi persona straniera determinata dal Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato e il Procuratore Generale:
(A) di essere responsabile o complice, o di essere stato direttamente o indirettamente coinvolto in gravi abusi dei diritti umani;
(B) essere un funzionario governativo attuale o ex funzionario, o una persona che agisce per o per conto di tale funzionario, che è responsabile o complice, o è stato direttamente o indirettamente coinvolto in:
(1) corruzione, compresa l'appropriazione indebita di beni statali, l'espropriazione di beni privati per guadagno personale, la corruzione relativa a contratti governativi o all'estrazione di risorse naturali, o la corruzione; o
(2) il trasferimento o la facilitazione del trasferimento dei proventi della corruzione;
(C) essere o essere stato un leader o un funzionario di:
(1) un'entità, compresa qualsiasi entità governativa, che ha intrapreso, o i cui membri hanno intrapreso, una qualsiasi delle attività descritte nelle sottosezioni (ii)(A), (ii)(B)(1), o (ii)(B)(2) di questa sezione relative al mandato del leader o del funzionario; o
(2) un'entità la cui proprietà e i cui interessi nella proprietà sono bloccati ai sensi del presente ordine a seguito di attività legate al mandato del leader o del funzionario; o
(D) di aver tentato di intraprendere una qualsiasi delle attività descritte nelle sottosezioni (ii)(A), (ii)(B)(1) o (ii)(B)(2) di questa sezione; e
(iii) qualsiasi persona determinata dal Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato e il Procuratore Generale:
(A) di aver materialmente assistito, sponsorizzato o fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico per, o beni o servizi a o a supporto di:
(1) qualsiasi attività descritta nei paragrafi (ii)(A), (ii)(B)(1) o (ii)(B)(2) di questa sezione che è condotta da una persona straniera;
(2) qualsiasi persona i cui beni e interessi nella proprietà sono bloccati ai sensi del presente ordine; o
(3) qualsiasi entità, compresa qualsiasi entità governativa, che abbia intrapreso, o i cui membri abbiano intrapreso, una qualsiasi delle attività descritte nelle sottosezioni (ii)(A), (ii)(B)(1), o (ii)(B)(2) di questa sezione, laddove l'attività sia condotta da una persona straniera;
(B) essere posseduto o controllato da, o aver agito o dichiarato di agire per o per conto di, direttamente o indirettamente, qualsiasi persona i cui beni e interessi nella proprietà sono bloccati ai sensi del presente ordine; o
(C) aver tentato di intraprendere una qualsiasi delle attività descritte nelle sottosezioni (iii)(A) o (B) della presente sezione.
(b) I divieti di cui al comma (a) della presente sezione si applicano salvo quanto previsto dagli statuti o dai regolamenti, ordini, direttive o licenze che possono essere rilasciati ai sensi della presente ordinanza, e nonostante qualsiasi contratto stipulato o qualsiasi licenza o permesso concesso prima della data di entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 2. L'ingresso senza restrizioni negli Stati Uniti di stranieri che soddisfano uno o più criteri di cui alla Sezione 1 del presente ordine, sia come immigrati che come non immigrati, sarebbe dannoso per gli interessi degli Stati Uniti e l'ingresso di tali persone negli Stati Uniti, come immigrati o non immigrati, è sospeso. Tali persone saranno trattate come persone coperte dalla Sezione 1 della Proclamazione 8693 del 24 luglio 2011 (Sospensione dell'ingresso di stranieri soggetti a divieti di viaggio del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e sanzioni ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act).
Sec. 3. Con la presente stabilisco che l'effettuazione di donazioni dei tipi di articoli specificati nella sezione 203(b)(2) dell'IEEPA ( 50 USC 1702(b)(2) ) da parte, a o per il beneficio di qualsiasi persona i cui beni e interessi nella proprietà sono bloccati ai sensi del presente ordine comprometterebbe seriamente la mia capacità di affrontare l'emergenza nazionale dichiarata nel presente ordine, e con la presente proibisco tali donazioni come previsto dalla sezione 1 del presente ordine.
Art. 4. I divieti di cui all'art. 1 includono:
(a) la fornitura o la fornitura di fondi, beni o servizi da parte, a o a beneficio di qualsiasi persona i cui beni e interessi nella proprietà sono bloccati ai sensi del presente ordine; e
(b) la ricezione di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da parte di tale persona.
Sec. 5. (a) È vietata qualsiasi transazione che eluda o eviti, abbia lo scopo di eludere o eludere, causi una violazione o tenti di violare uno qualsiasi dei divieti stabiliti nel presente ordine.
(b) È vietata qualsiasi cospirazione formata per violare uno qualsiasi dei divieti stabiliti nel presente ordine.
Art. 6. Ai fini del presente ordine:
(a) il termine “persona” significa un individuo o un’entità;
(b) il termine “entità” significa una partnership, associazione, trust, joint venture, società, gruppo, sottogruppo o altra organizzazione; e
(c) il termine “persona statunitense” indica qualsiasi cittadino statunitense, residente permanente straniero, entità organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti o di qualsiasi giurisdizione all’interno degli Stati Uniti (incluse le filiali estere) o qualsiasi persona negli Stati Uniti.
Art. 7. Per le persone i cui beni e interessi patrimoniali sono bloccati ai sensi del presente ordine e che potrebbero avere una presenza costituzionale negli Stati Uniti, ritengo che, data la possibilità di trasferire fondi o altri beni istantaneamente, la notifica preventiva a tali persone delle misure da adottare ai sensi del presente ordine renderebbe tali misure inefficaci. Pertanto, ritengo che, affinché tali misure siano efficaci nell'affrontare l'emergenza nazionale dichiarata nel presente ordine, non sia necessario alcun preavviso di un inserimento nell'elenco o di una decisione presa ai sensi del presente ordine.
Art. 8. Il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato, è autorizzato ad adottare le misure necessarie, tra cui l'adozione di norme e regolamenti, e ad avvalersi di tutti i poteri a me conferiti dall'IEEPA e dalla Legge, per attuare il presente ordine e l'art. 1263(a) della Legge in relazione alle determinazioni ivi previste. Il Segretario del Tesoro può, in conformità con la legge applicabile, delegare una qualsiasi di queste funzioni ad altri funzionari e agenzie degli Stati Uniti. Tutte le agenzie adotteranno tutte le misure appropriate nell'ambito delle proprie competenze per attuare il presente ordine.
Art. 9. Il Segretario di Stato è autorizzato a intraprendere le azioni, tra cui l'adozione di norme e regolamenti, e a utilizzare tutti i poteri a lui conferiti dall'IEEPA, dall'INA e dalla Legge, che potrebbero essere necessari per attuare la Sezione 2 del presente ordine e, in consultazione con il Segretario del Tesoro, l'obbligo di segnalazione di cui alla Sezione 1264(a) della Legge in relazione alle relazioni previste dalla Sezione 1264(b)(2) di tale Legge. Il Segretario di Stato può, in conformità con la legge applicabile, ridelegare una qualsiasi di queste funzioni ad altri funzionari e agenzie degli Stati Uniti in conformità con la legge applicabile.
Art. 10. Il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato e il Procuratore generale, è autorizzato a stabilire che le circostanze non giustificano più il blocco della proprietà e degli interessi sulla proprietà di una persona elencata nell'allegato al presente ordine e ad adottare le misure necessarie per dare effetto a tale determinazione.
Sec. 11. Il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato, è autorizzato a presentare al Congresso relazioni ricorrenti e finali sull'emergenza nazionale dichiarata in questo ordine, in conformità con la sezione 401(c) del NEA ( 50 USC 1641(c) ) e la sezione 204(c) dell'IEEPA ( 50 USC 1703(c) ).
Art. 12. Il presente ordine è in vigore alle ore 00:01, ora standard orientale, del 21 dicembre 2017.
Art. 13. Il presente ordine non intende creare e non crea alcun diritto o beneficio, sostanziale o procedurale, esigibile per legge o in equità da alcuna parte nei confronti degli Stati Uniti, dei suoi dipartimenti, agenzie o entità, dei suoi funzionari, dipendenti o agenti, o di qualsiasi altra persona.
Codice di fatturazione 3295-F8-P
Presentato il 22-12-17; 8:45]
Codice di fatturazione 3295-F8-C
Fonte tratta dal sito .
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